Obbligo di domicilio digitale degli amministratori – nuovi chiarimenti

Dopo alcuni mesi di silenzio sulla questione è intervenuto il legislatore, che con l’art. 13 D.L. 31.10.2025, n. 159 (cd. Decreto Sicurezza Lavoro) ha espressamente introdotto il termine del 31.12.2025 per quanto riguarda la comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori delle società già iscritte nel Registro delle Imprese ante 2025, nonché ha ufficializzato il *divieto di coincidenza tra la PEC dell’amministratore e quella dell’impresa*.

Inoltre l’intervento normativo ha introdotto una novità importante ridefinendo così la platea dei soggetti obbligati: in sostituzione del riferimento generico agli “amministratori” è stato sostituito dalla dicitura “all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione”.

Pertanto l’obbligo di comunicare il domicilio digitale è esteso non più a tutti gli “amministratori”, ma solo all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria anche Cooperative.

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